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In riferimento all’ambito di operatività dell’art. 119 TUB, il Trib. Catania 14.1.2020 nella sentenza allegata ha stabilito, relativamente alla richiesta di produzione documentale, che la limitazione ai dieci anni anteriori (comma 4) costituisce previsione specificamente dettata solo per i documenti relativi alle singole operazioni (ad es. copie degli assegni, bonifici, prelievi dello sportello o dei versamenti); tale limitazione non deve essere estesa anche ai documenti sintetici (estratto conto) di cui al primo e secondo comma dell’art. 119 TUB, soprattutto in assenza di una esplicita volontà legislativa in tal senso.

In argomento, già prima il Tribunale di Napoli aveva ribadito che, riguardo ai rapporti intercorrenti tra i quattro commi dell’art. 119 TUB, la norma stabilisce due regole, una minima ed una massima: la prima a carico della banca, consistente nella periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente (comma 1 e 2); la seconda a carico di quest’ultimo, di limitazione agli ultimi dieci anni del diritto ad ottenere la documentazione delle singole operazioni e di assunzione da parte sua del relativo costo (comma 4): « l’art. 119 TUB rappresenta un innalzamento di tutela del correntista e non una sua limitazione. Già dalla lettura della norma risulta evidente la distinzione tra i documenti sintetici (menzionati al primo e al secondo comma dell’art. 119 TUB) e i documenti inerenti alle singole operazioni (menzionati al quarto comma dell’art. 119 TUB). Le due categorie sono soggette ad una disciplina profondamente diversa, avendo natura giuridica e funzione del tutto distinte. I documenti sintetici corrispondono ai documenti in cui in forma sintetica sono raggruppate le operazioni compiute in un determinato periodo, con lo scopo di rappresentare in maniera chiara e sintetica tutti i rapporti di debito/credito tra le parti. Per i rapporti regolati in conto corrente il secondo comma dell’art. 119 espressamente prevede che tale documento di sintesi sia rappresentato dall’estratto conto ed ancora, la banca ha l’obbligo di conservazione di tali documenti dall’apertura del contratto fino alla sua chiusura, in quanto altrimenti il cliente sarebbe privato “del diritto all’informazione e, conseguentemente, significherebbe far venire meno l’obbligo di trasparenza della banca » (Trib. Napoli 31.1.2019; v. anche Trib. Napoli 21.3.2014; Trib. Napoli 19.6.2019).

In linea con i rilievi che precedono, anche l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF Roma n. 1045/2020) ha affermato che gli estratti conto non rappresentano la «documentazione inerente a singole operazioni», secondo il disposto del citato art. 119, comma 4, TUB, ma costituiscono, esclusivamente, per il cliente un resoconto sulle movimentazioni di conto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 119 TUB, viene inviato al cliente con periodicità al cliente. Pertanto, la produzione di estratti conto non è soggetta al limite decennale di cui all’art. 119, comma 4, TUB.

La decisione del giudice catanese ha valorizzato, altresì, la circostanza che nell’impianto codicistico il fondamento dell’obbligo gravante sulla banca di consegna della documentazione si rinviene nell’art. 1374 c.c. (il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi) e negli artt. 1375 e 1175 c.c. (buona fede e correttezza).

Segnalazione a cura dell’avv. Giuseppe Carianni, Foro di Patti

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