Le azioni di risarcimento danni per responsabilità da fatto illecito di terzi esercitate dal curatore di una procedura di insolvenza rientrano nel campo di applicazione del Reg. 44/2001 (ora Reg. 1215/2012)
PAROLE CHIAVE
Rinvio pregiudiziale – ambito di applicazione – competenza internazionale – insolvenza transfrontaliera – azione di risarcimento danni
MASSIMA
Un’azione di risarcimento danni esercitata, nei confronti di terzi, da parte del curatore di una procedura fallimentare il cui ricavato vada a beneficio della massa fallimentare si fonda su norme comuni di diritto civile e commerciale. Conseguentemente, tale azione rientra nella nozione di “materia civile e commerciale” di cui all’art. 1, paragrafi 1 e 2, lett. b) del Reg. (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale risultando, pertanto, ricompreso nell’ambito di applicazione ratione materiae del medesimo regolamento.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 1, par. 1, lett. b) Reg. (CE) n. 44/2001; Art. 4, par. 1 Reg. (CE) 1346/2000; Art. 13 Reg. (CE) 1346/2000; Art. 17 Reg. (CE) 864/2007.
CASO
La Corte suprema dei Paesi Bassi, chiamata a pronunciarsi su una controversia promossa dal curatore fallimentare per il recupero di una somma indebitamente prelevata da uno dei falliti, con decisione dell’8 settembre 2017 ha proposto alla Corte di Giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE. La domanda verteva sull’interpretazione dell’art. 1, par. 2 del Reg. 44/2001 (c.d. Reg. Bruxelles I) in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, degli articoli 4, par. 1, e 13 del Reg. 1346/2000 in materia di insolvenza transfrontaliera e dell’art. 17 del Reg. 864/2007 (c.d. Reg. Roma II) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.
SOLUZIONE
La Corte di Giustizia ha stabilito che un’azione avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni per responsabilità da fatto illecito, esercitata dal curatore nell’ambito di una procedura di insolvenza, il cui ricavato, in caso di successo, vada a beneficio della massa dei creditori rientra nella nozione di ‘materia civile e commerciale’ così come descritta nell’art. 1, par. 1, lett. b) Reg. 44/2001 e, conseguentemente, nell’ambito di applicazione del medesimo regolamento.
QUESTIONI
La questione sottoposta all’attenzione della Corte di Giustizia riguarda la qualificazione dell’azione di risarcimento del danno per responsabilità da fatto illecito, promossa dal curatore nei confronti di un terzo; il cui ricavato, in caso di esito positivo, vada a beneficio della massa fallimentare. Ciò al fine di valutare: 1) se la competenza giurisdizionale debba essere attribuita in base al Reg. 44/2001, concernente la materia civile e commerciale, o al Reg. 1346/2001 in materia di insolvenza transfrontaliera; 2) se esista un nesso tra competenza e diritto applicabile.
Per comprendere la soluzione offerta dalla Corte è opportuno, in primo luogo, ricostruire la vicenda ed il contesto normativo.
Tizio era ufficiale giudiziario in Belgio e per svolgere il proprio incarico aveva un conto corrente destinato a ricevere i pagamenti effettuati dalle persone contro le quali agiva per il recupero dei crediti vantati nei loro confronti. Prima di essere rimosso dall’incarico, ha costituito nei Paesi Bassi la società Alfa, di cui era socio unico ed amministratore, nel cui patrimonio ha fatto confluire il conto corrente aperto in Belgio e un conto corrente a favore di terzi, aperto nei Paesi Bassi. Poco prima di essere rimosso dall’incarico di ufficiale giudiziario, Tizio ha trasferito con bonifico elettronico la somma di 550.000€ dal conto corrente dei Paesi Bassi al conto in Belgio per poi ritirare, dopo alcuni giorni, l’intera somma in contanti. Tale prelievo è stato qualificato come appropriazione indebita con conseguente condanna di Tizio ad una pena detentiva.
A distanza di due anni, la società Alfa e Tizio sono stati dichiarati falliti. Il curatore fallimentare ha instaurato una causa nei Paesi Bassi, davanti al Tribunale, contro la banca che ha consentito a Tizio di prelevare quanto versato, in danno ai creditori della massa dei due fallimenti (la principale contestazione era relativa alla violazione degli obblighi di vigilanza) . La competenza, individuata dal curatore sulla base del Reg. 1346/2000, era stata confermata dalla Corte d’Appello in un’ordinanza interlocutoria, ritenendo che la domanda del curatore trovasse fondamento nelle due procedure fallimentari. Successivamente, la Corte d’Appello, adita dalla banca condannata in primo grado al risarcimento, pur nell’impossibilità di pronunciarsi nuovamente sulla competenza, ha riconosciuto la possibilità di un errore nell’individuazione della competenza ed ha autorizzato la presentazione di un ricorso alla Suprema Corte. In quest’occasione, la Corte d’Appello ha ritenuto di poter qualificare l’azione promossa dal curatore come un’azione di risarcimento danni per fatto illecito c.d. “Peeters/Gatzen” ovvero un’azione esercitabile dal curatore nei confronti di un terzo che abbia partecipato alla realizzazione del danno subito, indipendentemente dalla disponibilità della medesima azione da parte del fallito (basti in questa sede evidenziare tale azione presenta caratteristiche peculiari rispetto alla classica azione pauliana). Per tale tipologia di azioni è previsto che, in caso di esito positivo, il ricavato entri a far parte della massa fallimentare per essere distribuito secondo il piano di liquidazione.
Inquadrata la questione, la Corte di Giustizia ha ricostruito il rapporto tra l’ambito di applicazione del Reg. 44/2001 e del Reg. 1346/2000 ritenendo che debbano essere interpretati eliminando il rischio di sovrapposizione. Conseguentemente, le azioni che risultano escluse dal campo di applicazione del Reg. 44/2001, perché riconducibili a procedure fallimentari e affini, ricadono nel campo di applicazione del Reg. 1346/2000; mentre le azioni che esorbitano dal campo di applicazione del Reg. 1346/2000 devono ritenersi ricadere nel campo di applicazione del Reg. 44/2001. A ciò si aggiunge che il Reg. 44/2001 gode di un’interpretazione ampia ed estensiva della nozione di ‘materia civile e commerciale’, a differenza del Reg. 1346/2000 il cui campo di applicazione deve essere delimitato alle azioni che derivino da una procedura fallimentare o vi si inseriscono strettamente (interpretazione confermata dal Considerando 6 del Reg. 848/2015 in materia di insolenza transfrontaliera). Dirimente per comprendere se un’azione rientri nell’ambito di applicazione di uno o dell’altro regolamento è il fondamento giuridico e non il quadro procedurale in cui sia promossa. Pertanto, secondo la Corte, se un’azione si fonda sulle norme comuni del diritto civile e commerciale rientra nel campo di applicazione del Reg. 44/2001, mentre se si fonda sulle norme specifiche delle procedure di insolvenza rientra nel campo di applicazione del Reg. 1346/2000.
L’azione sottoposta al vaglio della Corte è stata qualificata dalla stessa come un’azione che, nonostante un forte legame con la procedura fallimentare, trae origine dalle norme comuni di diritto civile e commerciale trattandosi di un’azione per responsabilità da fatto illecito esercitabile anche dai creditori individualmente ed indipendentemente dallo stato della procedura. Questa qualificazione non muta in considerazione del fatto che l’azione sia promossa dal curatore fallimentare, che il ricavato vada a vantaggio della massa dei creditori o che sia promossa in pendenza delle due procedure fallimentari.
Pertanto, la Corte ha ricondotto l’azione nell’ambito del campo di applicazione del Reg. 44/2001, materia civile e commerciale, non ritenendo di poterla qualificare come un’azione che derivi direttamente da una procedura di insolvenza o che vi si inserisca strettamente.
La pronuncia in esame risulta di particolare interesse perché evidenzia la propensione della Corte di Giustizia a favorire le norme generali in tema di competenza internazionale, a discapito delle norme speciali quali quelle in materia di insolvenza.
Si evidenzia, inoltre, che, considerato il percorso argomentativo della Corte, non si ritiene che la stessa potrebbe addivenire ad una diversa soluzione applicando il Reg. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I bis) che ha sostituito il Reg. 44/2001 o il Reg. 848/2015 in materia di insolvenza transfrontaliera che ha sostituito il Reg. 1346/2000.
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