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Cass., Sez. Prima, Ord., ud. 16 marzo 2018, 24.05.2018, n. 12973

Contraddittorio – questione rilevabile d’ufficio – nullità della sentenza  (cod. proc. civ., art. 101)

[1] Affinché l’omessa segnalazione di una questione rilevabile d’ufficio posta alla base della decisione provochi la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, la parte che se ne avvale deve prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere nel caso il contraddittorio sulla predetta eccezione fosse stato tempestivamente attivato.

CASO

La società Alfa, consorziata mandataria della società Beta, propone opposizione allo stato passivo del fallimento di quest’ultima sostenendo di vantare diversi crediti nei confronti della fallita, generati da vari inadempimenti della società Beta che avrebbero causato un danno rilevante alla società consortile ed alla mandataria stessa nell’esecuzione di un appalto loro affidato, nonché l’omesso pagamento di oneri consortili e di penali (ceduti dalla società consortile ad Alfa) e del pagamento da parte sua del compenso dovuto ad una società terza che aveva intimato un precetto su ingiunzione che trovava ragione nell’inadempimento della fallita. Parte dei predetti crediti erano portati in compensazione con le somme di cui il consorzio era debitore della società Beta a seguito dei pagamenti ricevuti per S.A.L. dall’appaltante. L’opposizione allo stato passivo era respinta e Alfa proponeva ricorso per Cassazione sulla base di sei motivi: omesso esame di un documento rilevante, omessa, insufficiente ed illogica motivazione in ordine a un fatto rilevante, contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost, violazione del principio del contraddittorio e dell’art. 115 cod. proc. civ.; omessa, insufficiente ed illogica motivazione in tema di accertamento dell’inadempimento colposo, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.; violazione e falsa applicazione del d.lgs n. 163 del 2006, art. 37, comma 19, omessa e insufficiente motivazione quanto all’applicazione dell’art. 24 dello statuto consortile, violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1225 cod. civ.; insufficiente motivazione per l’omesso esame di un documento rilevante, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., la violazione del principio del contraddittorio e la contraddittorietà della motivazione; violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e l’omessa e insufficiente motivazione per omesso esame di un documento rilevante; omessa motivazione e violazione del D.M. n. 140 del 2002.

SOLUZIONE

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese di lite.

QUESTIONI

[1] La pronuncia qui annotata, in termini processuali, affronta il tema delle questioni rilevabili d’ufficio e della necessità che le stesse siano sollevate dinanzi alle parti affinché possano essere poste alla base della decisione.

Nel caso di specie, il giudice dell’opposizione aveva posto alla base della propria decisione, a disattendere le pretese avanzate dalla società Alfa, la circostanza per cui non erano configurate le condizioni per la compensazione e ciò anche se la circostanza non era stata esplicitamente contestata dal fallimento. Preliminarmente la Suprema Corte di Cassazione ha confermato che l’accertamento sull’esistenza del titolo vantato nei confronti del fallimento, e dedotto in giudizio, deve essere comunque compiuto dal giudice ex officio, in ogni stato, grado e fase del processo nei limiti delle apposite regole processuali: nel caso in esame, dunque, non vi era alcun dubbio sulla rilevabilità d’ufficio della verifica delle condizioni per la compensazione dei crediti in costanza di procedure fallimentari e, conseguentemente, gli Ermellini hanno affrontato la questione relativa alla necessità o meno di sollevare la questione rilevabile ex officio dinanzi alle parti, cosa che nel giudizio di primo grado non era stata fatta.

Sul punto, non discostandosi dall’orientamento prevalente, la Corte ha rimarcato il principio secondo cui, affinché la mancata segnalazione di una questione rilevabile d’ufficio possa generare la nullità della sentenza, la parte che solleva il vizio procedurale deve dare concreta prospettazione dei motivi che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla eccezione fosse stato tempestivamente attivato. Quando l’impugnazione della sentenza sia carente dell’enunciazione dei detti motivi, la mancata sollecitazione del contraddittorio non ha effetti invalidanti sulla pronuncia.

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