Violazione del dovere di fedeltà: per l’addebito bastano le fotografie in atteggiamento di intimità con un’altra donna
Cassazione civile sez. VI, ordinanza del 24 febbraio 2020, n. 4899
Violazione del dovere di fedeltà – addebito
(Art. 151 c.c.)
Ai fini della pronuncia di addebito per violazione del dovere di fedeltà, le foto ritraenti il marito in atteggiamento di intimità con un’altra donna fanno presumere, secondo la comune esperienza, l’esistenza tra i due di una relazione extraconiugale.
CASO
Nel procedimento per separazione giudiziale dei coniugi, il tribunale di Roma ha pronunciato l’addebito in capo al marito, basandosi sulle produzioni fotografiche in cui lo stesso era ritratto con un’altra donna in presunti atteggiamenti intimi.
L’uomo aveva appellato la sentenza affermando che le fotografie mostravano soltanto la vicinanza a una donna in un comportamento “puramente amicale”. Sostenendo la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in ordine all’addebitabilità della separazione in assenza di un processo logico valutativo dei fatti contestati, il marito ricorre alla Corte suprema per la Cassazione della sentenza.
Anche in punto di mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente, il ricorrente lamentava l’errata applicazione delle norme di legge, poiché la stessa aveva completato il suo percorso di studi e godeva di un reddito adeguato.
SOLUZIONE
Secondo la Corte, entrambi i motivi sono fondati più sull’errato apprezzamento in fatto che per la violazione di norme di legge, e pertanto sono stati giudicati inammissibili.
Le prove sono state correttamente valutate dai giudici di merito come rivelatrici della violazione del dovere di fedeltà coniugale.
Secondo la comune esperienza, infatti, l’atteggiamento di intimità con una donna, fa presumere l’esistenza tra i due di una relazione extraconiugale.
Riguardo all’obbligo di mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne, la Corte d’appello avrebbe correttamente ritenuto che il modesto reddito percepito non fosse sufficiente a escludere la cessazione dell’obbligo del contributo paterno.
QUESTIONI
La prova del dovere di fedeltà attraverso l’uso di produzioni di foto o video, anche estratte dai social network, costituisce una questione dibattuta dalla giurisprudenza. Recentemente la Corte d’appello dell’Aquila – sentenza n. 2060/2019 – non ha pronunciato l’addebito a fronte della produzione di fotografie che ritraevano la moglie in numerosi selfie e fotografie ambigue.
Secondo la Corte territoriale, stante la contestazione dell’infedeltà da parte della moglie, tali immagini erano prive di valenza probatoria in ordine ad una relazione sentimentale o intima tra l’appellata e l’uomo raffigurato, non mostrando alcun atteggiamento intimo e di particolare vicinanza e ben potendo avere diverse ed alternative spiegazioni rispetto a quella indicata dal marito.
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